22 Marzo 2021
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI “FRAGILI”
Prot. N.768 Napoli, 22/03/2021
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
All’Albo e al Sito
Oggetto:
Si comunica che la CONVERSIONE in Legge del D.L. Milleproroghe 2021 per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ha prorogato (art. 19), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’ art. 83 del D.L. Rilancio (convertito). n.34 del 19 maggio 2020.
Inoltre l’art. 15 del Decreto Sostegni ha prorogato fino al 30 giugno le disposizioni in merito ai lavoratori fragili che però siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. possessori di l. 104 art. 3 comma 3,
2. soggetti che effettuano terapia con immunosoppressori,
3. terapia salvavita
4. esiti di patologia oncologica.
Il periodo di assenza sarà equiparato al ricovero ospedaliero e dovrà essere certificato dal medico curante direttamente all’Inps (come dal 1 gennaio al 28 febbraio)
Qualora ci fosse qualche lavoratore che abbia tali requisiti, non vale la proroga fatta dal medico competente (che si annulla) ma quella fatta dal medico di base. In tal caso, si invita a comunicare alla scuola la certificazione del medico di base in modo tale che la scuola possa inoltrare al medico competente il nominativo del lavoratore in questione che, a sua volta, dovrà inviare il certificato direttamente all’Inps, in modo tale da non creare refusi o sovrapposizione di certificazioni.
Per tutti gli altri lavoratori che non rientrano nelle suddette categorie valgono le modalità di sempre (Circolare Interministeriale 11 settembre 2020)
Qualora ci fossero lavoratori che abbiano avuto un miglioramento della loro patologia, certificata dal medico curante e che intendano inoltrare una rivalutazione della loro idoneità per un possibile rientro al lavoro, possono inviare tali richieste unite alla certificazione alla mail dottssacimmino@gmail.com