RIAMMISSIONE POSITIVI

Prot. N. 1022/1.1.H                                                                                                        Napoli, 16/04/2021                                                                                  

Al Personale Docente ed ATA

Oggetto: 

 Facendo seguito alla nota del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 che regolamenta la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per la malattia da Covid 19, si comunica quanto segue.

·         Lavoratori appartenenti al punto A (lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero): il medico competente effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c 2 lett. E ter del Dlgs 81/08, indipendentemente dalla durata dell’assenza da malattia (come da normativa già in vigore);

·         Lavoratori al punto B e C (lavoratori positivi sintomatici e asintomatici): il lavoratore invia al Medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione (liberatoria della ASL o MMG secondo la normativa vigente), il quale Medico Competente la invierà a sua volta al Datore di Lavoro. Non è necessaria un a ulteriore certificazione del Medico competente, che è SOLO IL TRAMITE DELLA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO/LIBERATORIA AL DATORE DI LAVORO;

·         Lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21 giorno): nonostante il lavoratore abbia una liberatoria con reintegro nella comunità, può essere riammesso solo a tampone negativo, che sarà inviato a cura del lavoratore al Medico competente che a sua volta lo invierà al Datore di lavoro. Il periodo intercorso tra la riammissione nella comunità e il tampone negativo dovrà essere coperto da un certificato del medico curante;

·         Lavoratori contatto stretto asintomatico: il lavoratore, dopo la quarantena certificata dal proprio medico di base, viene riammesso dopo effettuazione di tampone negativo che dal lavoratore sarà trasmesso al Medico competente, che sempre per tramite, lo girerà al Datore di lavoro;

·         il Lavoratore precedentemente positivo, ma negativizzatosi, con conviventi ancora positivi, può essere riammesso al lavoro, con le stesse modalità precedentemente descritte.

QUINDI, SE NE DEDUCE CHE:

1)      LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ SARA’ RILASCIATA SOLO NEL CASO DEL LAVORATORE DEL PUNTO A.

2)      NEGLI ALTRI CASI VI SARA’ SOLO UN PASSAGGIO DI CERTIFICATI ASL/MMG O REFERTO TAMPONE DAL LAVORATORE AL MEDICO COMPETENTE E, QUINDI, AL DATORE DI LAVORO. NON SARANNO TRASMESSI CERTIFICATI DI RIENTRO AL LAVORO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE (LA CIRCOLARE E’ CHIARA).

3)      LE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI LAVORATORI DOVRANNO ESSERE INVIATE SULLA MAIL dott.ssacimmino@gmail.com;

4)      IN NESSUN CASO IL LAVORATORE DEVE CHIAMARE IL MEDICO COMPETENTE

5)      I CERTIFICATI/TAMPONI DEVONO ESSERE INVIATI PER TEMPO ALLA MAIL IN MODO DA DARE LA POSSIBILITA’ MATERIALE AL MEDICO DI GIRARE LA DOCUMENTAZIONE AL DATORE DI LAVORO CHE NE DEVE PRENDERE ATTO.

Si allega l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2021

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